Pontificia Academia Mariana Internationalis

Statuti e regolamenti

Lettera apostolica Motu proprio del Santissimo Signore Nostro Giovanni per divina Provvidenza Papa XXIII con la quale si decora l’Accademia Marina Internazionale del titolo di Accademia Pontificia

In questo tempo possiamo constatare come il culto mariano stia avendo un maggiore incremento; poiché le arti e gli studi teologici sembrano competere affinché si irrobustiscano e aumentino la fede e pietà del popolo cristiano verso la Vergine Maria, che lei stessa, mossa dallo Spirito Santo, nel suo ammirabile cantico profetizzò: «Tutte le generazioni mi chiameranno beata» (Lc 1,48).

Molto opportunamente, su ciò il nostro predecessore Pio XII, nella Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus scrisse: «ci è di grande conforto vedere che, mentre la fede cattolica si manifesta pubblicamente più attiva, si accende ogni giorno sempre più la devozione verso la Vergine Madre di Dio, e quasi dovunque è stimolo e auspicio di una vita migliore e più santa.

Per cui, mentre la Santissima Vergine compie amorosissimamente l’ufficio di madre verso i redenti dal sangue di Cristo, la mente e il cuore dei figli sono stimolati con maggiore impegno a una più amorosa contemplazione dei suoi privilegi» (Pius XII, Munificentissimus Deus). Di conseguenza, da questo movimento tanto della dottrina come della pietà mariana, ha avuto la sua origine l’Accademia Mariana Internazionale.

Essa infatti è stata fondata con il fine di: «promuovere e animare soprattutto gli studi scientifici tanto speculativi quanto storico-critici sulla Vergine Maria» (Statuta Academiae, art. 1); e, per conseguire questo fine, curò la pubblicazione di diverse collezioni. Un’altra decisione presa, appunto, è anche «che in tempo opportuno si celebrino i Congressi Mariani Internazionali, settimane e conferenze, o dibattiti mariani» (Statuta Academiae, art. 2), i quali, come si è visto, hanno avuto un ottimo risultato, particolarmente i Congressi celebrati con grande affluenza di gente negli anni 1950, 1954 e 1958, dei quali si sono pubblicati gli Atti con i titoli «Alma Socia Christi», «Virgo Immaculata», «Maria et Ecclesia».

Da tutto questo appare eloquentemente come l’Accademia abbia contribuito al progresso della dottrina e della pietà mariana. Per questi frutti tanto squisiti, conseguiti dalla ricordata Accademia, considerandoli con attenzione, abbiamo deciso di decorarla con il titolo, i diritti e i privilegi di Accademia Pontificia. È nostro desiderio che questa nostra Accademia come ha fatto sin oggi, così abbia premura di adoperarsi per l’avvenire in modo amichevole unendo le forze e gli intenti con tutte le altre Accademie e Società Mariane che esistono in tutto il mondo per contribuire a dare lode ed onore alla Vergine Maria, secondo le norme del nostro predecessore Pio XII, date in occasione del secondo Congresso Mariologico Internazionale (PIUS XII, Nuntius radiophonicus iis qui interfuerunt Conventui Internationali Mariologico-Mariano Romae habito), dove opportunamente si avverte che la mariologia, basata su sani e solidi fondamenti, non deve andare oltre la verità per effetto d’una falsa e smoderata audacia, né deve essere ristretta in limiti troppo angusti nel considerare quella peculiare dignità propria della Madre di Dio e dell’Alma Socia di Cristo Redentore.

Inoltre, perché i Congressi Mariologico-Mariani si possano celebrare in maniera stabile in tutte le nazioni, determiniamo sia loro preposto un peculiare e stabile Consiglio, che sarà eretto nella stessa Accademia. Tutto questo per l’onore di nostro Signore Gesù Cristo, che è l’unico Mediatore tra Dio e gli uomini, così come per lode della Beatissima Vergine Maria, nostra Madre, la quale, ci compiace ripetere, con il nostro predecessore Leone XIII, è chiamata «la grande protettrice della Unità Cristiana» (LEO XIII, Adiutricem populi), e che già dall’antichità la Chiesa ha venerato come madre dell’unità cattolica, cioè Madre che unisce il Capo al Corpo, Cristo alla Chiesa, lo Sposo alla Sposa, per la quale – come insegna il Damasceno – «siamo iscritti tra i cittadini dell’unica santa, cattolica e apostolica Chiesa» (Giovanni Damasceno, PG 96, 656).

Questo è quello che noi con questa Lettera Motu proprio stabiliamo e determiniamo, senza che nulla vi si opponga.

Dato in Roma, in S. Pietro,
giorno 8 dicembre, festa dell’Immacolata Vergine Maria, nell’anno 1959,
secondo del nostro pontificato

Statuti della PAMI

Art. 1. Nel mese di giugno dell’anno 1946, P. Carlo Balic, O.F.M., professore presso il Pontificio Ateneo Antoniano, fondò due istituti scientifici mariologici:
a) la “Commissione Francescana Mariana”, per il progresso degli studi mariani e della pietà mariana nell’Ordine dei Frati Minori;
b) la “Accademia Mariana Internazionale”, per la promozione degli studi mariani nel mondo.
L’8 dicembre 1959, il Sommo Pontefice Giovanni XXIII, con il motu proprio “Maiora in dies”, riconobbe solennemente l’Accademia, la promosse e la decorò col titolo di “Pontificia”, col fine di promuovere e favorire gli studi, in primo luogo scientifici, sia speculativi come storico-critici, sulla Beata Vergine Maria.

Art. 2. È nei desideri del medesimo Sommo Pontefice che la predetta Accade­mia, come fino ad ora, così anche in se­guito, regoli amichevolmente la sua opera con le altre Accademie e Società Mariane, che si trovano sparse nel mondo, per unire le forze e gli intenti nella ricerca e nello studio della Madre di Dio e nell’attribuirle le giuste lodi.

Art. 3. Per conseguire questo fine l’Accademia:
a) cura l’edizione delle collane che si intitolano:
Bibliotheca Mariana Medii Aevi; Bibliotheca Mariana Moderni Aevi; Bibliotheca As­sumptionis B.V. Mariae; Bibliotheca Immaculatae Conceptionis B.V. Mariae; Bibliot­heca Mediationis B.V. Mariae; Bibliotheca Mariana Biblico-Patristica; Bibliotheca Mariana Franciscana; Studia Ma­riana; Acta Congressuum Mariologico-Marianorum Internationalium;
b) con il Consiglio dell’Accademia prepara e dirige, nei tempi stabiliti, i Congressi Mariologico-Mariani Internazionali;
c) cerca di favorire le iniziative, che promuovono la conoscenza e il culto della Beatissima Vergine.

Art. 4. L’Accademia venera come sua particolare patrona la beatissima Vergine Maria assunta in cielo.

Art. 5. L’Accademia è vincolata fin dal suo inizio con la Congregazione per la Dottrina della fede.

Art. 6. L’Accademia è composta di soci – uomini e donne – ordinari, corrispondenti, onorari e benefattori (cfr. art. 18-19). Essa non può avere più di ottanta soci ordinari, dei quali almeno dieci abbiano sede a Roma o nel Lazio. Invece il numero degli altri soci non è chiuso. Possono essere annoverati tra i soci dell’Accademia anche uomini o donne dotti che appartengono ad altre confessioni cristiane, promuovendo così il movimento ecumenico.

Art. 7. Il “Pontificio Consiglio della Cultura” coordina le attività dell’Accademia con le altre Accademie Pontificie. Inoltre l’Accademia deve partecipare alla riunione plenaria comune delle Accademie Pontificie, indetta dal “Pontificio Consiglio della Cultura”. In verità il Presidente dell’Accademia è membro del “Consiglio di coordinamento tra le Accademie Pontificie”, istituito ultimamente dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II all’interno dello stesso “Pontificio Consiglio della Cultura”.

Art. 8. L’Accademia in seguito ad una apposita convenzione tra le parti, è stata aggregata al Pontificio Ateneo Antoniano in Roma il 18 maggio 1972.

Art. 9. L’Accademia è retta dal suo Consiglio, che risiede in Roma ed è composto dal Presidente, dal Segretario, dall’economo e da almeno sei soci.

Art. 10. Il Presidente e il Segretario dell’Accademia sono proposti dal Rev.mo Ministro Generale O.F.M. tra i più insigni uomini dotti del suo Ordine, designati, udito il Consiglio dell’Accademia, dal Senato Accademico dal Pontificio Ateneo Antoniano in Roma, e sono nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio, passato il quale possono essere riconfermati nell’incarico più volte.

Art. 11. I membri che costituiscono il Consiglio dell’Accademia sono eletti tra i soci ordinari residenti a Roma o nel Lazio, da tutti i soci ordinari. Essi rimangono in carica per un quinquennio, passato il quale possono essere riconfermati più volte.

Art. 12. Gli ufficiali minori dell’Accademia (Economo, aiuto segreteria, ecc.), in numero di tre, o più se la necessità lo richiedesse, proposti dal Presidente, sono nominati dal Rev.mo Ministro Generale O.F.M. per un quinquennio, passato il quale, possono essere riconfermati nell’incarico più volte.

Art. 13. Spetta al Presidente:
a) fare in modo che l’Accademia cresca e progredisca nel tempo;
b) eseguire tutto ciò che è stato affidato all’Accademia dal Motu proprio di Giovanni XXIII Maiora in dies, per quanto concerne i Congressi Mariologico-Mariani tra le genti e a vantaggio della scienza e della pietà mariane in genere;
c) operare per promuovere lo studio della mariologia;
d) curare le edizioni dell’Accademia;
e) dirigere gli atti mariani ordinari o scientifici indetti dall’Accademia;
f) nominare revisori che sottopongano ad attento esame le opere che saranno edite dall’Accademia;
g) presiedere all’amministrazione dei beni dell’Accademia;
h) esaminare i libri dell’Economo.

Art. 14. Spetta al Segretario:
a) essere di aiuto al Presidente;
b) curare l’edizione delle opere insieme al Presidente e agli altri aggiunti alla Segreteria;
c) occuparsi della corrispondenza epistolare;
d) redigere gli atti delle sessioni;
e) custodire l’archivio, nel quale sono conservate le lettere e i documenti tanto dell’Accademia, quanto del consiglio.

Art. 15. All’Economo spetta:
a) amministrare i beni dell’Accademia sotto la direzione del Presidente;
b) prendersi cura del libro delle entrate e delle uscite;
c) sottoporre la relazione economica dell’Accademia all’approvazione dei revisori designati dal Rev.mo P. Ministro Generale O.F.M.;
d) curare la vendita dei volumi editi dall’Accademia.

Art. 16. Il Consiglio dell’Accademia sia convocato dal Presidente almeno una volta l’anno o quando lo richiedessero tre membri del Consiglio.

Art. 17. Su proposta del Presidente, sono eletti dal Consiglio come Soci ordinari dell’Accademia uomini o donne dotti, che siano noti per aver arricchito la scienza mariana con opere, studi o altre attività di carattere mariano. Essi, poi, giunti ai 75 anni di età passano nel numero dei soci onorari.

Art. 18. Spetta ai soci ordinari ricercare con successo di approfondire e sviluppare la teologia e pietà mariana; partecipare ai Congressi e agli altri atti disposti dall’Accademia e unire le forze per pubblicare le varie Collezioni dell’Accademia (art. 3).

Art. 19. Sentito il Consiglio, tra i Soci possono essere annoverati dal Presidente coloro che, in qualunque modo, si adoperano per conseguire i fini dell’Accademia.
Questi soci sono:
a) soci che vengono chiamati comunemente corrispondenti e che sono scelti tra i cultori della scienza e della pietà mariana;
b) onorari, da scegliere soprattutto tra gli uomini costituiti nella dignità sia ecclesiastica che civile; parimenti tra gli uomini dotti delle varie Società e Accademie;
c) benefattori, coloro che prestano un contributo particolarmente pecuniario per assolvere alle spese dell’Accademia.

Art. 20. L’Accademia dà notizia delle sue attività in un proprio notiziario.

Art. 21. L’Accademia, che giuridicamente ha sede nello Stato della Città del Vaticano, ha i suoi uffici nel Collegio Internazionale S. Antonio in Roma, via Merulana 124b.

Art. 22. Per lo svolgimento delle sue attività l’Accademia è tenuta a redigere gli Statuti peculiari approvati dal Consiglio della stessa Accademia.

Statuti approvati dal Santo Padre il 9 gennaio 1997

Statuti peculiari per la promozione dei Congressi mariologico-mariani internazionali

I.

COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1. Giovanni XXIII con il Motu proprio Maiora in dies (8 dic. 1959), affidò alla Pontificia Accademia Mariana Internazionale la celebrazione dei Congressi Mariologico Mariani Internazionali.

Art. 2. L’organizzazione di questi Congressi spetta al Consiglio dell’Accademia, che a norma del Motu proprio Maiora in dies forma il Consiglio Stabile per la promozione dei Congressi Mariologico Mariani Internazionali.

Art. 3. Il fine principale dei Congressi è
a) favorire lo sviluppo degli studi scientifici sulla Beata Vergine Maria anche in campo ecumenico e nell’ambito del dialogo interreligioso;
b) promuovere una autentica pietà mariana in seno alla comunità cristiana.

II.

ORGANIZZAZIONE

Art. 4. Al Consiglio dell’Accademia spetta:
a) valutare le varie richieste pervenute alla PAMI in vista della scelta del luogo e del tema del Congresso da sottoporre all’approvazione della Santa Sede;
b) curare l’organizzazione scientifica del Congresso:
– proponendo i temi delle relazioni delle Sessioni plenarie e approvandone la desi­gnazione dei relatori,
– dando le opportune direttive alle Società mariologiche nazionali per i temi che do­vranno essere trattati nelle Sezioni particolari,
– stabilendo il procedimento dei vari atti accademici,
– dando suggerimenti per le manifestazioni culturali e religiose;
c) redigere il Programma definitivo del Congresso da presentare alla Santa Sede.

Art. 5. È compito del Presidente dell’Accademia:
a) presentare alla Santa Sede, per la necessaria approvazione, quanto è stato deliberato dal Consiglio riguardo alla sede, al tema e al programma del Con­gresso;
b) in collaborazione con il Segretario, mantenere i contatti con le varie Accademie e Società Mariologiche Nazionali, in vista del Congresso.

Art. 6. È compito del Segretario dell’Accademia:
a) sostituire il Presidente se fosse assente o impedito a partecipare al Congresso;
b) gestire la Segreteria del Congresso Mariologico Mariano Internazionale;
c) curare insieme al Presidente la pubblicazione degli Atti.

Art. 7. Il Congresso Mariologico Mariano viene celebrato di norma ogni quattro anni.

Art. 8. Per la scelta del luogo, si richiede che la diocesi o l’istituto religioso o l’associazione ecclesiale che voglia ospitare e organizzare il Congresso, ne faccia richiesta scritta al Presidente della PAMI, allegando:
a) l’atto di approvazione da parte della rispettiva Conferenza Episcopale Nazionale o Re­gionale;
b) la dichiarazione scritta di assumersi tutti gli oneri economici riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento del congresso.

Art 9. In base alla proposta del Consiglio è competenza esclusiva del Sommo Pontefice stabilire la sede del Congresso (Cf. art 4a).

Art. 10. L’istituto religioso o l’associazione ecclesiale che assume il compito di coa­diuvare la PAMI nell’organizzazione del Congresso, agirà sempre in armonia con le indi­cazioni dell’Ordinario del luogo.

Art. 11. L’Ordinario del luogo scelto per la celebrazione del Congresso è tenuto a co­stituire il Comitato Locale.

Art. 12. Il Comitato Locale, a cui appartengono di diritto sia il Presidente come il Se­gretario della Società Mariologica nazionale, è presieduto dall’Ordinario del luogo o da un suo rappresentante.

Art. 13. Al Comitato Locale, che ha il compito di provvedere all’organizzazione logi­stica e funzionale del Congresso, spetta in particolare di curare l’ospitalità dei relatori, pre­disporre quanto è necessario per lo svolgimento degli atti accademici, delle varie celebra­zioni liturgiche e delle manifestazioni culturali, occuparsi della stampa del programma e del materiale pubblicitario.

Art. 14. Al Comitato Locale spetta di elaborare il piano di spesa per la celebrazione del Congresso.

Art. 15. Nella realizzazione dei suoi compiti, il Comitato Locale opera sempre d’intesa con il Consiglio dell’Accademia.

Art. 16. La durata del Congresso viene stabilita di comune accordo dal Consiglio dell’Accademia e dal Comitato Locale.​

III.

PRESIDENZA E SEGRETERIA

Art. 17. Il Presidente del Congresso è di norma il delegato del Sommo Pontefice.
Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente della Pontificia Accademia Ma­riana Internazionale che funge anche da Vice-Presidente del congresso, dall’Ordinario del Luogo, dal Presidente della Società Mariologica nazionale e da altre personalità designate dall’Ordinario del luogo

Art. 18. La Segreteria del Congresso è diretta dal segretario dell’Accademia e dal se­gretario del Comitato Locale.​

IV.

ONERI FINANZIARI

Art. 19. Tutte le spese per la preparazione, indizione e celebrazione del Congresso Ma­riologico Mariano Internazionale, nonché per la pubblicazione degli atti, sono a carico dell’ente che ha fatto richiesta di ospitare e organizzare il Congresso.

Art. 20. A tale riguardo si richiede che alla domanda di ospitare e organizzare il Con­gresso sia annesso sempre l’impegno scritto per quanto riguarda l’onere economico.

Art. 21. Nelle spese del Congresso, oltre a quanto specificato all’art. 13, sono incluse anche le spese di viaggio dei relatori delle Sessioni plenarie.

Art. 22. La PAMI detiene i diritti editoriali della pubblicazione degli atti dei Congressi Mariologico-Mariani Internazionali.

Città del Vaticano, 26 gennaio 2003

Normativa per l'ammissione dei Soci

1. Scopi e fini dell’Accademia​

La Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI), istituita l’8 dicembre 1959 con il motu proprio Maiora in dies del Romano Pontefice San Giovanni XXIII, ha il compito di:

1.1. “promuovere e favorire” la ricerca mariologica a tutti i livelli per conseguire la ‘eccellenza’ ad essa propria, in special modo attraverso i Congressi Mariologico Mariani Internazionali;

1.2. coordinare gli studi mariologici coinvolgendo le Società Mariologiche e le diverse Istituzioni ecclesiali e culturali, i Centri di formazione religiosi o laici, le Conferenze Episcopali, Diocesi e Parrocchie, come pure i Movimenti e i Santuari mariani, nell’approfondimento dei valori teologici, teologali ed antropologici legati alla presenza della Beata Vergine Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa;

1.3. favorire i processi educativi generatori di una sana pietà popolare mariana nel popolo di Dio.

Per questo motivo la PAMI, in quanto luogo dedicato all’incontro e al dialogo tra i saperi e le esperienze, per conseguire il suo fine:

a) favorisce e coordina, seguendo la via della verità, l’interscambio fra i cultori di mariologia di tutto il mondo;
b) promuove e anima le iniziative dedicate alla conoscenza e alla venerazione della Madre del Signore con attenzione costante alla dimensione ecumenica, interreligiosa e interculturale;
c) promuove la fondazione di Società, Centri, e altre Istituzioni finalizzate alla conoscenza integrale del ruolo della Vergine Maria nella Storia della Salvezza e alla formazione dei “mariologi” al di là di pregiudizi e/o interessi di parte;
d) prepara e dirige con il ‘Consiglio Accademico’ i Congressi Mariologico-Mariani Internazionali;
e) cura l’edizione dei loro Atti e di altre pubblicazioni di carattere mariologico-mariano;
f) seguendo la via della bellezza, favorisce il culto, le devozioni, i pellegrinaggi e tutte le forme artistiche rivolte alla Tota pulchra splendente della luce della risurrezione quali vere e proprie espressioni della Biblia pauperum in cui si uniscono fede e vita, fede e culture, fede e testimonianza;
g) seguendo la via della carità si impegna affinché lo studio e la pietà mariana diano vita a processi educativi, luoghi, aggregazioni ed esperienze mariani che promuovono lo sviluppo integrale della persona umana e la sostenibilità della “casa comune” che è il creato;
h) utilizza gli strumenti più idonei di collaborazione con le istituzioni accademiche, ecclesiastiche e civili.

2. Gli accademici

In quanto “associazione scientifica dedicata all’approfondimento della scienza ‘mariologica’ in vista della ‘promozione’ di una autentica pietà mariana [e liturgica]” su scala internazionale e planetaria, gli “associati-accademici” della PAMI sono i ‘cultori/cultrici di mariologia’.
Essi sono distinti e distribuiti su 4 tipologie/settori:

1. Accademici o Soci Ordinari (settore 1),
2. Accademici o Soci Corrispondenti (settore 2),
3. Accademici o Soci Onorari (settore 3),
4. Accademici o Soci Benefattori/Sostenitori (settore 4).

Sulla base di queste tipologie, della sua natura internazionale e planetaria, della mission a lei affidata, la PAMI seleziona gli aspiranti Soci.

2.1. – Soci ordinari (settore 1)

I Soci Ordinari sono coloro che si occupano “in modo sistematico della mariologia” e che si sono distinti per aver dato un riconosciuto contributo alla scienza e pietà mariana (mariologo e mariologa effettivi), secondo quanto disposto dagli Statuti dell’Accademia all’art. 18. In primo luogo emergono tra loro i laureati e laureate in teologia dogmatica con specializzazione in mariologia, come pure quanti sono incaricati della docenza di mariologia.

2.2. – Soci Corrispondenti (settore 2)

Soci Corrispondenti sono quanti si occupano in qualche modo della mariologia o sono cultori della scienza e della pietà mariana. Emergono tra questi coloro che si stanno specializzando nella scienza mariologica.

2.3. – Soci Onorari (settore 3)

I soci onorari sono autorità religiose o civili che hanno partecipato e/o sostengono le attività dell’Accademia in modo ufficiale e pubblico.

2.4. – Soci Benefattori/Sostenitori (settore 4)

I soci benefattori/sostenitori sono coloro che contribuiscono allo sviluppo dei fini dell’Accademia e li sostengono in molteplici forme.

3. Condizioni per l’ammissione all’Accademia

3.1. Soci Ordinari

Poiché i Soci Ordinari sono coloro che si occupano “in modo sistematico della mariologia” e che si sono distinti per aver dato un riconosciuto contributo alla scienza e pietà mariana (cfr. Statuti, art. 18), i criteri fondamentali attraverso cui l’Accademia seleziona coloro che fanno domanda di appartenervi sono quelli della “eccellenza” mariologica che la PAMI ha il compito di promuovere, favorire, sostenere e coordinare, e che sono descritti nella lettera La Madre di Dio nella ricerca teologica e nel suo insegnamento, redatta da una commissione di mariologi dell’Accademia nell’anno 2001 e tuttora validi nel loro impianto generale.
I candidati e le candidate a Socio Ordinario possono fare domanda di ammissione solo se questa viene accompagnata dalla contestuale loro presentazione fatta da una Società Mariologica o Istituto Mariano cui spetta una prima valutazione della candidatura sotto il profilo delle competenze mariologiche (da curricolo).
L’organo dedicato alla selezione ed ammissione dei Soci Ordinari è il Consiglio dell’Accademia, cui spetta verificare che i candidati e le candidate «siano noti per aver arricchito la scienza mariana con opere, studi o altre attività di carattere mariano» (art. 17).
Nella selezione ed ammissione dei Soci Ordinari, il Consiglio dell’Accademia verificherà parimenti che i candidati e le candidate:
– abbiano partecipato attivamente ai Congressi e ad altre attività dell’Accademia;
– abbiano contribuito nelle pubblicazioni dell’Accademia e delle Società mariologiche (anche in campo internazionale);
– abbiano un effettivo ‘curriculum studiorum et publicationum’ non solo nel settore mariano in genere, ma soprattutto in mariologia.
Data la natura dei compiti richiesti ai Soci Ordinari, essi vengono di norma selezionati tra quei candidati e candidate che fanno già parte dei Soci Corrispondenti. Non può essere selezionato come Socio Ordinario chi non sia stato in precedenza selezionato come Socio Corrispondente, anche nel caso si trattasse di un Presidente di una Società Mariologica.

3.2. Soci Corrispondenti

Poiché i Soci Corrispondenti sono quanti e quante si occupano in qualche modo della mariologia o sono cultori della scienza e della pietà mariana, la condizione fondamentale per l’ammissione all’Accademia è la loro condivisione dei fini e delle attività dell’Accademia stessa, nonché la loro disponibilità a collaborarvi nelle forme che verranno ritenute le più opportune e fruttuose.
I candidati e le candidate a Socio Corrispondente possono fare domanda di ammissione solo se questa viene accompagnata dalla contestuale loro presentazione fatta da una Società Mariologica o Istituto Mariano cui spetta una prima valutazione della candidatura sotto il profilo delle competenze mariologiche (da curricolo).
L’organo dedicato alla selezione ed ammissione dei Soci Corrispondenti è il Consiglio dell’Accademia.
Possono essere selezionati ed ammessi tra i Soci Corrispondenti uomini e donne che:
a) hanno conseguito una licenza/Laurea in mariologia,
b) sono docenti di mariologia,
c) partecipano in modo attivo ai congressi mariologici,
d) pubblicano articoli/libri di carattere mariologico mariano nell’ambito delle scienze teologiche e interdisciplinari,
e) hanno conseguito attestati di partecipazione ad iniziative accademiche di carattere mariologico,
f) hanno conseguito diplomi non accademici attinenti alla scienza mariologica.

3.3. Soci Onorari

Possono essere Soci Onorari solo soggetti che ricoprono (o abbiano ricoperto) un ruolo pubblico all’interno delle istituzioni ecclesiastiche e civili e partecipano o sostengono le attività dell’Accademia. Non è loro richiesta come condizione di appartenenza all’Accademia una loro previa competenza mariologica. Nel caso delle istituzioni civili, i soggetti possono essere anche cristiani di altre confessioni o credenti di altre religioni. L’organo dedicato alla selezione ed ammissione dei Soci Onorari è il Consiglio dell’Accademia.

3.4 Soci Benefattori/Sostenitori

Poiché i Soci Benefattori/Sostenitori sono coloro che contribuiscono allo sviluppo dei fini dell’Accademia e li sostengono in molteplici forme, non è loro richiesta come condizione di appartenenza all’Accademia una loro previa competenza mariologica. Possono essere cristiani e cristiane di altre confessioni, o credenti di altre religioni.
Nel caso di contribuzioni economiche allo sviluppo dei fini dell’Accademia, l’organo dedicato alla selezione ed ammissione dei Soci Benefattori/Sostenitori è il Consiglio dell’Accademia; se cattolici, essi dovranno accludere alla loro domanda una contestuale lettera di presentazione dell’Ordinario del luogo o del proprio parroco di residenza. Se di altra confessione cristiana o credenti di altre religioni, alla loro domanda andrà acclusa, nei limiti del possibile, una contestuale presentazione da parte della competente autorità religiosa.
Nel caso di altre forme di contribuzione allo sviluppo dei fini dell’Accademia, la selezione ed ammissione dei Soci Benefattori/Sostenitori spetta al Presidente. Dove possibile, alla domanda andrà acclusa, nei limiti del possibile, una contestuale presentazione da parte della competente autorità religiosa.

4. Dimissioni dall’Accademia

I Soci Ordinari e Corrispondenti perdono il loro status di Socio e di membro dell’Accademia – con gli annessi diritti e doveri – nel momento in cui vengono meno ai compiti istituzionali a loro riconosciuti ed affidati a norma degli Statuti e dei Regolamenti/Norme interni. Spetta al Consiglio dell’Accademia verificare i comportamenti in oggetto e decretare la decadenza dall’ufficio ricoperto e la dimissione dall’Accademia.
I Soci Onorari non possono perdere il loro status di Socio e di membro dell’Accademia a meno di gravi, pubblici e ripetuti comportamenti volti a screditare e boicottare, con le forme e i mezzi più svariati, le attività dell’Accademia. Spetta al Consiglio dell’Accademia verificare i comportamenti in oggetto e decretare la decadenza dall’ufficio ricoperto e la dimissione dall’Accademia.
I Soci Benefattori/Sostenitori perdono il loro status di Socio e di membro dell’Accademia in caso di gravi irregolarità economiche e di ripetuti comportamenti volti a screditare e boicottare, con le forme e i mezzi più svariati, le attività dell’Accademia. Spetta al Consiglio dell’Accademia verificare i comportamenti in oggetto e decretare la decadenza dall’ufficio ricoperto e la dimissione dall’Accademia. Nel caso di gravi irregolarità economiche, il Consiglio dell’Accademia intraprenderà anche i passi necessari presso le autorità civili ed ecclesiastiche.