Pontificia Academia Mariana Internationalis

Statuti e regolamenti

Lettera apostolica Motu proprio del Santissimo Signore Nostro Giovanni per divina Provvidenza Papa XXIII con la quale si decora l’Accademia Marina Internazionale del titolo di Accademia Pontificia

In questo tempo possiamo constatare come il culto mariano stia avendo un maggiore incremento; poiché le arti e gli studi teologici sembrano competere affinché si irrobustiscano e aumentino la fede e pietà del popolo cristiano verso la Vergine Maria, che lei stessa, mossa dallo Spirito Santo, nel suo ammirabile cantico profetizzò: «Tutte le generazioni mi chiameranno beata» (Lc 1,48).

Molto opportunamente, su ciò il nostro predecessore Pio XII, nella Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus scrisse: «ci è di grande conforto vedere che, mentre la fede cattolica si manifesta pubblicamente più attiva, si accende ogni giorno sempre più la devozione verso la Vergine Madre di Dio, e quasi dovunque è stimolo e auspicio di una vita migliore e più santa.

Per cui, mentre la Santissima Vergine compie amorosissimamente l’ufficio di madre verso i redenti dal sangue di Cristo, la mente e il cuore dei figli sono stimolati con maggiore impegno a una più amorosa contemplazione dei suoi privilegi» (Pius XII, Munificentissimus Deus). Di conseguenza, da questo movimento tanto della dottrina come della pietà mariana, ha avuto la sua origine l’Accademia Mariana Internazionale.

Essa infatti è stata fondata con il fine di: «promuovere e animare soprattutto gli studi scientifici tanto speculativi quanto storico-critici sulla Vergine Maria» (Statuta Academiae, art. 1); e, per conseguire questo fine, curò la pubblicazione di diverse collezioni. Un’altra decisione presa, appunto, è anche «che in tempo opportuno si celebrino i Congressi Mariani Internazionali, settimane e conferenze, o dibattiti mariani» (Statuta Academiae, art. 2), i quali, come si è visto, hanno avuto un ottimo risultato, particolarmente i Congressi celebrati con grande affluenza di gente negli anni 1950, 1954 e 1958, dei quali si sono pubblicati gli Atti con i titoli «Alma Socia Christi», «Virgo Immaculata», «Maria et Ecclesia».

Da tutto questo appare eloquentemente come l’Accademia abbia contribuito al progresso della dottrina e della pietà mariana. Per questi frutti tanto squisiti, conseguiti dalla ricordata Accademia, considerandoli con attenzione, abbiamo deciso di decorarla con il titolo, i diritti e i privilegi di Accademia Pontificia. È nostro desiderio che questa nostra Accademia come ha fatto sin oggi, così abbia premura di adoperarsi per l’avvenire in modo amichevole unendo le forze e gli intenti con tutte le altre Accademie e Società Mariane che esistono in tutto il mondo per contribuire a dare lode ed onore alla Vergine Maria, secondo le norme del nostro predecessore Pio XII, date in occasione del secondo Congresso Mariologico Internazionale (PIUS XII, Nuntius radiophonicus iis qui interfuerunt Conventui Internationali Mariologico-Mariano Romae habito), dove opportunamente si avverte che la mariologia, basata su sani e solidi fondamenti, non deve andare oltre la verità per effetto d’una falsa e smoderata audacia, né deve essere ristretta in limiti troppo angusti nel considerare quella peculiare dignità propria della Madre di Dio e dell’Alma Socia di Cristo Redentore.

Inoltre, perché i Congressi Mariologico-Mariani si possano celebrare in maniera stabile in tutte le nazioni, determiniamo sia loro preposto un peculiare e stabile Consiglio, che sarà eretto nella stessa Accademia. Tutto questo per l’onore di nostro Signore Gesù Cristo, che è l’unico Mediatore tra Dio e gli uomini, così come per lode della Beatissima Vergine Maria, nostra Madre, la quale, ci compiace ripetere, con il nostro predecessore Leone XIII, è chiamata «la grande protettrice della Unità Cristiana» (LEO XIII, Adiutricem populi), e che già dall’antichità la Chiesa ha venerato come madre dell’unità cattolica, cioè Madre che unisce il Capo al Corpo, Cristo alla Chiesa, lo Sposo alla Sposa, per la quale – come insegna il Damasceno – «siamo iscritti tra i cittadini dell’unica santa, cattolica e apostolica Chiesa» (Giovanni Damasceno, PG 96, 656).

Questo è quello che noi con questa Lettera Motu proprio stabiliamo e determiniamo, senza che nulla vi si opponga.

Dato in Roma, in S. Pietro,
giorno 8 dicembre, festa dell’Immacolata Vergine Maria, nell’anno 1959,
secondo del nostro pontificato

Statuti della PAMI

STATUTI

Della Pontificia Academia Mariana Internationalis

 RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI

Il Sommo Pontefice Leone XIV, nell’Udienza concessa al sottoscritto Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, il giorno 21 gennaio 2026, considerata la necessità di adeguare l’ordinamento normativo della Pontificia Accademia Mariana Internazionale allo sviluppo del proprio mandato e al vigente assetto delle Istituzioni curiali HA DISPOSTO l’approvazione del nuovo Statuto della medesima Pontificia Accademia. Inoltre, il suddetto Statuto, allegato al presente Rescritto, entri in vigore il giorno 2 febbraio 2026, con la pubblicazione su “L’Osservatore Romano” e, quindi, nel commentario ufficiale Acta Apostolicae Sedis.

Dal Vaticano, 23 gennaio 2026.

✠ Edgar Peña Parra

Sostituto

STATUTO

 Preambolo

Nel 1946 l’Ordine dei Frati Minori istituì la Commissio Mariana Franciscana per l’organizzazione degli studi e della pietà mariana al suo interno. Insieme a questa Commissione fu fondata l’Academia Mariana Internationalis con il fine di promuovere e coordinare gli studi mariologici e mariani in tutto il mondo. Le due istituzioni furono affidate alla guida di colui che le aveva ispirate, il P. Carlo Balić, O.F.M., a quel tempo rettore magnifico del Pontificio Ateneo Antonianum e reggente la cattedra di Mariologia. Dal 1950, la Santa Sede affidò all’Academia Mariana l’organizzazione dei Congressi Mariologico-Mariani Internazionali. L’8 dicembre 1959, il Santo Papa Giovanni XXIII, con il Motu Proprio Maiora in dies, riconoscendo che l’Accademia con le sue attività aveva contribuito al progresso della dottrina e della pietà mariana, volle decorarla con il titolo di “Pontificia”, affidandole l’organizzazione stabile dei Congressi Mariologico Mariani Internazionali, il coordinamento e l’incontro tra i cultori di mariologia di tutto il mondo e ribadendo il suo compito di promuovere e favorire gli studi sulla Beata Vergine Maria in vista di una eccellenza della mariologia e della promozione di una autentica pietà mariana. Nacque così la Pontificia Academia Mariana Internationalis.

Sino ad oggi, l’Accademia «ha accompagnato il Magistero universale della Chiesa con la ricerca e il coordinamento degli studi mariologici […] attraverso la cooperazione con diverse istituzioni accademiche», dando «una chiara testimonianza di come la mariologia sia una presenza necessaria di dialogo fra le culture, capace di alimentare la fraternità e la pace» (Francesco, Messaggio alle Pontificie Accademie, del 4 dicembre 2019).

La Pontificia Accademia Mariana Internazionale favorisce e coordina, seguendo la via della verità, l’interscambio fra i ‘cultori di mariologia’ di tutto il mondo; seguendo la via della bellezza, favorisce quanto riguarda le espressioni del cuore umano e che si manifestano attraverso il culto, le devozioni, i pellegrinaggi e tutte le forme artistiche; seguendo la via della carità si impegna affinché lo studio e la pietà mariana non si riducano in uno sterile devozionismo, ma diano vita a luoghi mariani che promuovono il benessere e lo sviluppo integrale della persona umana in armonia con l’ambiente.

La Pontificia Accademia individua e persegue dinamicamente forme e modi che favoriscano la diffusione di una sana conoscenza mariologica secondo la via della cultura, che sintetizza le tre predette vie, a servizio della Chiesa e della fratellanza universale nella giustizia solidale e nella pace mondiale.

Sin dalla sua fondazione è stata vincolata alla Suprema Sacra Congregazione del Sant’Uffizio (oggi Dicastero per la Dottrina della Fede). Con gli Statuti del 1997 era stato il Pontificio Consiglio della Cultura che ne coordinava le attività con le altre Accademie Pontificie. Con la Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium tale funzione è svolta dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione.

Essendo sorta nell’Ordine dei Frati Minori presso il Pontificio Ateneo Antonianum, divenuto in seguito Università, il 18 maggio 1972, la Pontificia Accademia Mariana Internazionale era stata aggregata al medesimo in quanto istituzione specializza nella mariologia. Il 4 dicembre 2012 la Pontificia Accademia Mariana Internazionale ha visto confluire al proprio interno la Pontificia Accademia dell’Immacolata.

Oggi la Pontificia Accademia, in quanto soggetto giuridico autonomo, continua la collaborazione con questa Università francescana attraverso una convenzione. Così, in seno della Facoltà di Teologia è stata istituita la Cattedra di Studi Mariologici “B. Giovanni Duns Scoto”; mentre in seno alla Biblioteca è stata istituita la “Biblioteca Carlo Balić”. Tali forme di collaborazione non vanno considerate come esaustive e non ne precludono altre, a seconda delle opportunità e delle indicazioni del Magistero ecclesiale nel campo della ricerca teologica e dell’evangelizzazione. Pertanto, la Pontificia Accademia utilizza gli strumenti più idonei di collaborazione con le istituzioni accademiche, ecclesiastiche e civili nell’ottica di un fecondo dialogo ed incontro tra fede, cultura, giustizia e pace nel nome di Maria, la Madre di Gesù.

 

Titolo I

IDENTITÀ E FINALITÀ

 

Articolo 1 – Istituzione e natura giuridica

La Pontificia Accademia Mariana Internazionale, istituita con il Motu Proprio Maiora in dies, dell’8 dicembre 1959, gode di personalità giuridica canonica pubblica e di quella civile vaticana.

 

Articolo 2 – Sede legale e operativa

L’Accademia ha la sua sede legale in Via del Pellegrino, Stato della Città del Vaticano. Affidata sin dal suo inizio all’Ordine dei Frati Minori mantiene la sua storica sede operativa nel Collegio Internazionale S. Antonio, Via Merulana 124/b, Roma, Italia. I rapporti in tale ambito sono regolati da un’apposita Convenzione stipulata tra le parti.

 

Articolo 3 – Rapporti istituzionali

  • 1.Le attività dell’Accademia sono coordinate dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione (cfr. art. 162, Cost. Ap. Praedicate Evangelium).
  • 2.L’Accademia collabora con la Pontificia Università Antonianumnei termini stabiliti in un’apposita convenzione.

 

Articolo 4 – Scopi e finalità

L’Accademia, che sin dal suo inizio venera come patrona le Madre del Signore nel suo Mistero dell’Immacolata Concezione e Assunzione al cielo, ha il compito di promuovere e sostenere la ricerca mariologico-mariana a tutti i livelli e di coordinarne gli studi nella dimensione di una sempre rinnovata evangelizzazione, tenendo conto del linguaggio delle varie culture e delle manifestazioni mariane proprie di ogni popolo, coinvolgendo le Società Mariologiche e le diverse Istituzioni ecclesiali e culturali, i Centri di formazione religiosi o laici, le Conferenze Episcopali, Diocesi e Parrocchie, come pure i Movimenti e i Santuari mariani, nell’approfondimento della presenza della Beata Vergine Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa e in vista di una sana pietà popolare per evitare ogni forma di massimalismo o minimalismo.

 

Articolo 5 – Attività

In quanto luogo dedicato all’incontro e al dialogo tra le culture, l’Accademia per conseguire il suo fine:

  1. a) promuove e anima le iniziative dedicate alla conoscenza e alla venerazione della Madre del Signore, in chiave interculturale e con attenzione alla dimensione ecumenica e interreligiosa;
  2. b) promuove la fondazione di Società, Centri, e altre Istituzioni finalizzate all’incontro e al dialogo interculturale tra i cultori della mariologia e della pietà mariana;
  3. c) prepara e dirige con il ‘Consiglio Accademico’ i Congressi Mariologico-Mariani Internazionali;
  4. d) cura l’edizione dei loro Atti e di altre pubblicazioni di carattere mariologico-mariano;
  5. e) per quanto riguarda le sue attività nei vari Paesi, l’Accademia informa il Dicastero per la Cultura e l’Educazione e l’Episcopato locale;
  6. f) l’Accademia, rende pubbliche le sue attività attraverso i vari mezzi di comunicazione;
  7. g) per il corretto funzionamento delle sue attività l’Accademia deve operare sempre d’intesa con la Segreteria di Stato.

 

Titolo II

COMPOSIZIONE E STRUTTURE DI GOVERNO

 

Articolo 6 – Soci

  • 1.L’Accademia può cooptare tra i suoi soci «le maggiori personalità internazionali delle scienze teologiche e umanistiche, scelte fra credenti e non credenti» (art. 162, Cost. Ap. Praedicate Evangelium), perciò è composta di soci, i quali possono essere: a) ordinari, b) corrispondenti, c) onorari, d) benefattori, e) emeriti.
  • 2.Il numero dei soci ordinari non supera le 90 unità. Mentre il numero degli altri soci non è limitato. Possono essere annoverati tra i soci dell’Accademia anche i ‘cultori di mariologia’ di altre confessioni cristiane, nonché di altre religioni e culture.
  • 3.Possono essere soci dell’Accademia alcune Istituzioni, che partecipano alle attività della medesima tramite i loro rappresentanti legali pro tempore.

 

Articolo 7 – Organi di governo

L’Accademia è retta dal Presidente coadiuvato dal Consiglio. Quest’ultimo è composto dallo stesso Presidente, dal Segretario, dall’Economo, dal Direttore dell’Ufficio per la promozione e lo sviluppo e da 7 soci eletti tra i soci ordinari.

 

Articolo 8 – Il Presidente

Il Presidente dell’Accademia è nominato dal Romano Pontefice per un quinquennio passato il quale può essere riconfermato più volte. Il candidato alla carica di Presidente viene scelto tra i membri dell’Ordine dei Frati Minori, specialisti in mariologia, ed è proposto dal Ministro Generale dell’Ordine dei frati minori dopo che il Visitatore, nominato dallo stesso Ministro Generale, ha udito il parere del Consiglio dell’Accademia.

 

Articolo 9 – Il Segretario e l’Economo

Il Segretario e l’Economo dell’Accademia sono nominati dal Ministro Generale dell’Ordine dei frati minori per un quinquennio rinnovabile. Entrambi i candidati sono proposti dal Presidente dell’Accademia e sono nominati dal Ministro Generale dell’Ordine dei frati minori, previo nulla osta della Segreteria di Stato. Se le necessità lo richiedono il Ministro Generale dell’Ordine dei frati minori, sempre in accordo con il Presidente, può nominare altri incaricati a servizio dell’Accademia, anche non appartenenti all’Ordine dei frati minori. Nel momento dell’assunzione del proprio ufficio, gli Officiali dell’Accademia di qualunque grado, titolo ed incarico, accettano la condizione che il loro servizio sia a titolo gratuito e nulla possono pretenderne in cambio né al presente né in futuro.

 

Articolo 10 – Il Consiglio

  • 1.I 7 membri che compongono il Consiglio dell’Accademia devono essere soci ordinari. Essi vengono scelti tramite elezioni, cui partecipano di diritto solo i soci ordinari. Rimangono in carica per un quinquennio, passato il quale possono essere riconfermati più volte. I membri del Consiglio devono rappresentare le varie aree geografiche del mondo e farsi portavoce delle Società Mariologiche nazionali.
  • 2.Quando il Presidente lo ritenga opportuno, invita al Consiglio straordinario i Presidenti delle Società Mariologiche o i loro delegati, che partecipano senza il diritto di voto.
  • 3.Il Consiglio sia convocato dal Presidente almeno due volte all’anno o quando lo richiedessero almeno tre membri.

 

Articolo 11 – Compiti del Presidente

Spetta al Presidente:

  1. a) operare perché l’Accademia cresca e progredisca nel tempo secondo i suoi fini;
  2. b) dare esecuzione a quanto è stato affidato all’Accademia da San Giovanni XXIII con Motu Proprio Maiora in dies, dell’8 dicembre 1959, per quanto concerne i Congressi Mariologico-Mariani tra le genti, a vantaggio della scienza e della pietà mariane in generale, e la formazione dei cultori di mariologia in particolare;
  3. c) dopo aver ottenuto il parere del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, presentare il tema e il programma del Congresso Mariologico Mariano Internazionale alla Segreteria di Stato che li sottopone all’approvazione del Romano Pontefice;
  4. d) chiedere, tramite la Segreteria di Stato, la nomina dell’Inviato speciale del Romano Pontefice che presiede il Congresso Mariologico Mariano Internazionale;
  5. e) favorire la promozione dello studio e della ricerca mariologica secondo criteri di qualità ed eccellenza, come pure aiutare la fondazione di Società e centri di studio mariologico-mariani;
  6. f) curare le edizioni dell’Accademia cartacee ed online, nonché la loro diffusione;
  7. g) dirigere le attività mariologiche-mariane di carattere cooperativo (convegni, congressi, riunioni), indette dall’Accademia;
  8. h) rappresentare l’Accademia negli atti pubblici o nominare un suo rappresentante;
  9. i) nominare censori di opere edite dall’Accademia;
  10. l) presiedere all’amministrazione dei beni dell’Accademia;
  11. m) trasmettere i bilanci approvati dal Consiglio agli organi economici competenti, secondo le procedure previste dalla normativa vigente, in vista della loro approvazione definitiva da parte del Consiglio per l’Economia;
  12. n) nominare il Direttore dell’Ufficio per la promozione e lo sviluppo e gli altri incaricati;
  13. o) convocare quando sia necessario i Presidenti delle Società Mariologiche o i loro delegati a partecipare alla riunione del Consiglio;
  14. p) riunire l’Assemblea dei soci e dei responsabili delle Società e centri mariani durante il Congresso Mariologico Mariano Internazionale e nelle circostanze che lo permettono;
  15. q) proporre al Consiglio i candidati per la promozione a soci ordinari;
  16. r) annoverare, udito il Consiglio, i soci corrispondenti;
  17. s) annoverare i soci onorari e i soci benefattori;
  18. t) chiedere al Ministro Generale dell’Ordine dei frati minori di nominare un Visitatore in vista della designazione del Presidente.

 

Articolo 12 – Compiti del Segretario

Spetta al Segretario:

  1. a) essere di aiuto al Presidente;
  2. b) curare le pubblicazioni insieme al Presidente e ai collaboratori della Segreteria;
  3. c) occuparsi della corrispondenza epistolare e dei rapporti con i soci e le Società mariologiche;
  4. d) redigere gli atti delle sessioni;
  5. e) custodire l’archivio con tutti i documenti;
  6. f) lavorare in consonanza con l’Ufficio per la promozione e lo sviluppo dell’Accademia;
  7. g) comunicare tempestivamente, attraverso tutti i canali e le forme disponibili, le iniziative dell’Accademia;
  8. h) assumere i doveri del Presidente, di cui all’art. 11, qualora suo ufficio divenisse vacante.

 

Articolo 13 – Compiti dell’Economo

Spetta all’Economo:

  1. a) amministrare i beni dell’Accademia sotto la direzione del Presidente;
  2. b) prendersi cura della gestione contabile;
  3. c) occuparsi della raccolta dei fondi necessari al funzionamento dell’Accademia;
  4. d) redigere la proposta di bilanci, preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio dell’Accademia;
  5. e) curare il mantenimento dei beni e dei locali dall’Accademia;
  6. f) lavorare in consonanza con l’Ufficio per la promozione e lo sviluppo dell’Accademia.

 

Articolo 14 – Compiti del Consiglio

Spetta al Consiglio:

  1. a) adoperarsi affinché l’Accademia possa realizzare i suoi fini specialmente per quanto riguarda l’organizzazione dei Congressi Mariologico Mariani Internazionali;
  2. b) approvare l’idoneità degli aspiranti soci ordinari e corrispondenti, come pure decidere sulla dimissione dei soci venuti meno ai requisiti;
  3. c) deliberare sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.

 

Articolo 15 – Revisore dei conti

  • 1.Il Revisore dei conti è nominato dalla Segreteria per l’Economia per un quinquennio e può essere riconfermato nell’incarico.
  • 2.È compito del Revisore:
  1. a) vigilare sulla tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alla contabilità stessa, secondo le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
  2. b) redigere la relazione sui bilanci, preventivi e consuntivi;
  3. c) il Revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e successivamente inviare la propria relazione alla Segreteria per l’Economia;
  4. d) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio, quando le materie trattate richiedono sua presenza.

 

Articolo 16 – Nomina dei soci ordinari

Il Consiglio, su proposta del Presidente, promuove come soci ordinari dell’Accademia quanti si sono resi noti per aver arricchito la scienza mariana con opere, studi o altre attività di carattere mariano, e continuano ad occuparsi in modo stabile della mariologia. Per la nomina dei soci ordinari è richiesto il nulla osta della Segreteria di Stato. Una volta compiuti i 75 anni di età, essi passano nel numero dei soci emeriti.

 

Articolo 17 – Nomina dei soci corrispondenti

  • 1.Udito il Consiglio, il Presidente annovera tra i soci corrispondenti quanti hanno dimostrato di occuparsi della mariologia o sono cultori della scienza e della pietà mariana.
  • 2.Il Presidente può annoverare:
  1. a) tra i soci onorari, le persone meritevoli per dignità ecclesiastica o civile; come pure i cultori di mariologia delle varie Università, Santuari, Movimenti, Associazioni, Istituzioni;
  2. b) tra i soci benefattori, coloro che prestano un contributo per l’implementazione delle attività dell’Accademia.

 

Articolo 18 – Ufficio per la promozione e lo sviluppo

  • 1.L’Accademia è dotata dell’Ufficio per la promozione e lo sviluppo con il compito di curare le relazioni istituzionali a livello interno e internazionale. Esso non ha compiti di fund-raising.
  • 2.La struttura e il funzionamento dell’Ufficio sono definiti nel Regolamento dell’Accademia.
  • 3.Spetta al Presidente, udito il parere del Consiglio, nominarne il Direttore e gli eventuali incaricati.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

 

Articolo 19 – Regolamento

Le modalità di svolgimento delle attività dell’Accademia sono definite nel Regolamento, redatto in conformità con i presenti Statuti e approvato dal Consiglio.

 

Articolo 20 – Estinzione dell’Ente

In caso di estinzione dell’Ente il patrimonio sarà interamente devoluto alla Santa Sede.

 

Articolo 21 – Modifiche degli Statuti

Le eventuali modifiche degli Statuti sono presentate dal Presidente dell’Accademia, ricevuto il parere del Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori e del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, alla Segreteria di Stato che le sottopone all’approvazione del Romano Pontefice.

 

Articolo 22 – Norma di rimando

Per quanto non espressamente previsto nei presenti Statuti si rimanda alle norme del Diritto canonico e alle leggi dello Stato della Città del Vaticano.

Statuti approvati dal Santo Padre il 21 gennaio 2026

Statuti peculiari per la promozione dei Congressi mariologico-mariani internazionali

I.

COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1. Giovanni XXIII con il Motu proprio Maiora in dies (8 dic. 1959), affidò alla Pontificia Accademia Mariana Internazionale la celebrazione dei Congressi Mariologico Mariani Internazionali.

Art. 2. L’organizzazione di questi Congressi spetta al Consiglio dell’Accademia, che a norma del Motu proprio Maiora in dies forma il Consiglio Stabile per la promozione dei Congressi Mariologico Mariani Internazionali.

Art. 3. Il fine principale dei Congressi è
a) favorire lo sviluppo degli studi scientifici sulla Beata Vergine Maria anche in campo ecumenico e nell’ambito del dialogo interreligioso;
b) promuovere una autentica pietà mariana in seno alla comunità cristiana.

II.

ORGANIZZAZIONE

Art. 4. Al Consiglio dell’Accademia spetta:
a) valutare le varie richieste pervenute alla PAMI in vista della scelta del luogo e del tema del Congresso da sottoporre all’approvazione della Santa Sede;
b) curare l’organizzazione scientifica del Congresso:
– proponendo i temi delle relazioni delle Sessioni plenarie e approvandone la desi­gnazione dei relatori,
– dando le opportune direttive alle Società mariologiche nazionali per i temi che do­vranno essere trattati nelle Sezioni particolari,
– stabilendo il procedimento dei vari atti accademici,
– dando suggerimenti per le manifestazioni culturali e religiose;
c) redigere il Programma definitivo del Congresso da presentare alla Santa Sede.

Art. 5. È compito del Presidente dell’Accademia:
a) presentare alla Santa Sede, per la necessaria approvazione, quanto è stato deliberato dal Consiglio riguardo alla sede, al tema e al programma del Con­gresso;
b) in collaborazione con il Segretario, mantenere i contatti con le varie Accademie e Società Mariologiche Nazionali, in vista del Congresso.

Art. 6. È compito del Segretario dell’Accademia:
a) sostituire il Presidente se fosse assente o impedito a partecipare al Congresso;
b) gestire la Segreteria del Congresso Mariologico Mariano Internazionale;
c) curare insieme al Presidente la pubblicazione degli Atti.

Art. 7. Il Congresso Mariologico Mariano viene celebrato di norma ogni quattro anni.

Art. 8. Per la scelta del luogo, si richiede che la diocesi o l’istituto religioso o l’associazione ecclesiale che voglia ospitare e organizzare il Congresso, ne faccia richiesta scritta al Presidente della PAMI, allegando:
a) l’atto di approvazione da parte della rispettiva Conferenza Episcopale Nazionale o Re­gionale;
b) la dichiarazione scritta di assumersi tutti gli oneri economici riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento del congresso.

Art 9. In base alla proposta del Consiglio è competenza esclusiva del Sommo Pontefice stabilire la sede del Congresso (Cf. art 4a).

Art. 10. L’istituto religioso o l’associazione ecclesiale che assume il compito di coa­diuvare la PAMI nell’organizzazione del Congresso, agirà sempre in armonia con le indi­cazioni dell’Ordinario del luogo.

Art. 11. L’Ordinario del luogo scelto per la celebrazione del Congresso è tenuto a co­stituire il Comitato Locale.

Art. 12. Il Comitato Locale, a cui appartengono di diritto sia il Presidente come il Se­gretario della Società Mariologica nazionale, è presieduto dall’Ordinario del luogo o da un suo rappresentante.

Art. 13. Al Comitato Locale, che ha il compito di provvedere all’organizzazione logi­stica e funzionale del Congresso, spetta in particolare di curare l’ospitalità dei relatori, pre­disporre quanto è necessario per lo svolgimento degli atti accademici, delle varie celebra­zioni liturgiche e delle manifestazioni culturali, occuparsi della stampa del programma e del materiale pubblicitario.

Art. 14. Al Comitato Locale spetta di elaborare il piano di spesa per la celebrazione del Congresso.

Art. 15. Nella realizzazione dei suoi compiti, il Comitato Locale opera sempre d’intesa con il Consiglio dell’Accademia.

Art. 16. La durata del Congresso viene stabilita di comune accordo dal Consiglio dell’Accademia e dal Comitato Locale.​

III.

PRESIDENZA E SEGRETERIA

Art. 17. Il Presidente del Congresso è di norma il delegato del Sommo Pontefice.
Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente della Pontificia Accademia Ma­riana Internazionale che funge anche da Vice-Presidente del congresso, dall’Ordinario del Luogo, dal Presidente della Società Mariologica nazionale e da altre personalità designate dall’Ordinario del luogo

Art. 18. La Segreteria del Congresso è diretta dal segretario dell’Accademia e dal se­gretario del Comitato Locale.​

IV.

ONERI FINANZIARI

Art. 19. Tutte le spese per la preparazione, indizione e celebrazione del Congresso Ma­riologico Mariano Internazionale, nonché per la pubblicazione degli atti, sono a carico dell’ente che ha fatto richiesta di ospitare e organizzare il Congresso.

Art. 20. A tale riguardo si richiede che alla domanda di ospitare e organizzare il Con­gresso sia annesso sempre l’impegno scritto per quanto riguarda l’onere economico.

Art. 21. Nelle spese del Congresso, oltre a quanto specificato all’art. 13, sono incluse anche le spese di viaggio dei relatori delle Sessioni plenarie.

Art. 22. La PAMI detiene i diritti editoriali della pubblicazione degli atti dei Congressi Mariologico-Mariani Internazionali.

Città del Vaticano, 26 gennaio 2003

Normativa per l'ammissione dei Soci

1. Scopi e fini dell’Accademia​

La Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI), istituita l’8 dicembre 1959 con il motu proprio Maiora in dies del Romano Pontefice San Giovanni XXIII, ha il compito di:

1.1. “promuovere e favorire” la ricerca mariologica a tutti i livelli per conseguire la ‘eccellenza’ ad essa propria, in special modo attraverso i Congressi Mariologico Mariani Internazionali;

1.2. coordinare gli studi mariologici coinvolgendo le Società Mariologiche e le diverse Istituzioni ecclesiali e culturali, i Centri di formazione religiosi o laici, le Conferenze Episcopali, Diocesi e Parrocchie, come pure i Movimenti e i Santuari mariani, nell’approfondimento dei valori teologici, teologali ed antropologici legati alla presenza della Beata Vergine Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa;

1.3. favorire i processi educativi generatori di una sana pietà popolare mariana nel popolo di Dio.

Per questo motivo la PAMI, in quanto luogo dedicato all’incontro e al dialogo tra i saperi e le esperienze, per conseguire il suo fine:

a) favorisce e coordina, seguendo la via della verità, l’interscambio fra i cultori di mariologia di tutto il mondo;
b) promuove e anima le iniziative dedicate alla conoscenza e alla venerazione della Madre del Signore con attenzione costante alla dimensione ecumenica, interreligiosa e interculturale;
c) promuove la fondazione di Società, Centri, e altre Istituzioni finalizzate alla conoscenza integrale del ruolo della Vergine Maria nella Storia della Salvezza e alla formazione dei “mariologi” al di là di pregiudizi e/o interessi di parte;
d) prepara e dirige con il ‘Consiglio Accademico’ i Congressi Mariologico-Mariani Internazionali;
e) cura l’edizione dei loro Atti e di altre pubblicazioni di carattere mariologico-mariano;
f) seguendo la via della bellezza, favorisce il culto, le devozioni, i pellegrinaggi e tutte le forme artistiche rivolte alla Tota pulchra splendente della luce della risurrezione quali vere e proprie espressioni della Biblia pauperum in cui si uniscono fede e vita, fede e culture, fede e testimonianza;
g) seguendo la via della carità si impegna affinché lo studio e la pietà mariana diano vita a processi educativi, luoghi, aggregazioni ed esperienze mariani che promuovono lo sviluppo integrale della persona umana e la sostenibilità della “casa comune” che è il creato;
h) utilizza gli strumenti più idonei di collaborazione con le istituzioni accademiche, ecclesiastiche e civili.

2. Gli accademici

In quanto “associazione scientifica dedicata all’approfondimento della scienza ‘mariologica’ in vista della ‘promozione’ di una autentica pietà mariana [e liturgica]” su scala internazionale e planetaria, gli “associati-accademici” della PAMI sono i ‘cultori/cultrici di mariologia’.
Essi sono distinti e distribuiti su 4 tipologie/settori:

1. Accademici o Soci Ordinari (settore 1),
2. Accademici o Soci Corrispondenti (settore 2),
3. Accademici o Soci Onorari (settore 3),
4. Accademici o Soci Benefattori/Sostenitori (settore 4).

Sulla base di queste tipologie, della sua natura internazionale e planetaria, della mission a lei affidata, la PAMI seleziona gli aspiranti Soci.

2.1. – Soci ordinari (settore 1)

I Soci Ordinari sono coloro che si occupano “in modo sistematico della mariologia” e che si sono distinti per aver dato un riconosciuto contributo alla scienza e pietà mariana (mariologo e mariologa effettivi), secondo quanto disposto dagli Statuti dell’Accademia all’art. 18. In primo luogo emergono tra loro i laureati e laureate in teologia dogmatica con specializzazione in mariologia, come pure quanti sono incaricati della docenza di mariologia.

2.2. – Soci Corrispondenti (settore 2)

Soci Corrispondenti sono quanti si occupano in qualche modo della mariologia o sono cultori della scienza e della pietà mariana. Emergono tra questi coloro che si stanno specializzando nella scienza mariologica.

2.3. – Soci Onorari (settore 3)

I soci onorari sono autorità religiose o civili che hanno partecipato e/o sostengono le attività dell’Accademia in modo ufficiale e pubblico.

2.4. – Soci Benefattori/Sostenitori (settore 4)

I soci benefattori/sostenitori sono coloro che contribuiscono allo sviluppo dei fini dell’Accademia e li sostengono in molteplici forme.

3. Condizioni per l’ammissione all’Accademia

3.1. Soci Ordinari

Poiché i Soci Ordinari sono coloro che si occupano “in modo sistematico della mariologia” e che si sono distinti per aver dato un riconosciuto contributo alla scienza e pietà mariana (cfr. Statuti, art. 18), i criteri fondamentali attraverso cui l’Accademia seleziona coloro che fanno domanda di appartenervi sono quelli della “eccellenza” mariologica che la PAMI ha il compito di promuovere, favorire, sostenere e coordinare, e che sono descritti nella lettera La Madre di Dio nella ricerca teologica e nel suo insegnamento, redatta da una commissione di mariologi dell’Accademia nell’anno 2001 e tuttora validi nel loro impianto generale.
I candidati e le candidate a Socio Ordinario possono fare domanda di ammissione solo se questa viene accompagnata dalla contestuale loro presentazione fatta da una Società Mariologica o Istituto Mariano cui spetta una prima valutazione della candidatura sotto il profilo delle competenze mariologiche (da curricolo).
L’organo dedicato alla selezione ed ammissione dei Soci Ordinari è il Consiglio dell’Accademia, cui spetta verificare che i candidati e le candidate «siano noti per aver arricchito la scienza mariana con opere, studi o altre attività di carattere mariano» (art. 17).
Nella selezione ed ammissione dei Soci Ordinari, il Consiglio dell’Accademia verificherà parimenti che i candidati e le candidate:
– abbiano partecipato attivamente ai Congressi e ad altre attività dell’Accademia;
– abbiano contribuito nelle pubblicazioni dell’Accademia e delle Società mariologiche (anche in campo internazionale);
– abbiano un effettivo ‘curriculum studiorum et publicationum’ non solo nel settore mariano in genere, ma soprattutto in mariologia.
Data la natura dei compiti richiesti ai Soci Ordinari, essi vengono di norma selezionati tra quei candidati e candidate che fanno già parte dei Soci Corrispondenti. Non può essere selezionato come Socio Ordinario chi non sia stato in precedenza selezionato come Socio Corrispondente, anche nel caso si trattasse di un Presidente di una Società Mariologica.

3.2. Soci Corrispondenti

Poiché i Soci Corrispondenti sono quanti e quante si occupano in qualche modo della mariologia o sono cultori della scienza e della pietà mariana, la condizione fondamentale per l’ammissione all’Accademia è la loro condivisione dei fini e delle attività dell’Accademia stessa, nonché la loro disponibilità a collaborarvi nelle forme che verranno ritenute le più opportune e fruttuose.
I candidati e le candidate a Socio Corrispondente possono fare domanda di ammissione solo se questa viene accompagnata dalla contestuale loro presentazione fatta da una Società Mariologica o Istituto Mariano cui spetta una prima valutazione della candidatura sotto il profilo delle competenze mariologiche (da curricolo).
L’organo dedicato alla selezione ed ammissione dei Soci Corrispondenti è il Consiglio dell’Accademia.
Possono essere selezionati ed ammessi tra i Soci Corrispondenti uomini e donne che:
a) hanno conseguito una licenza/Laurea in mariologia,
b) sono docenti di mariologia,
c) partecipano in modo attivo ai congressi mariologici,
d) pubblicano articoli/libri di carattere mariologico mariano nell’ambito delle scienze teologiche e interdisciplinari,
e) hanno conseguito attestati di partecipazione ad iniziative accademiche di carattere mariologico,
f) hanno conseguito diplomi non accademici attinenti alla scienza mariologica.

3.3. Soci Onorari

Possono essere Soci Onorari solo soggetti che ricoprono (o abbiano ricoperto) un ruolo pubblico all’interno delle istituzioni ecclesiastiche e civili e partecipano o sostengono le attività dell’Accademia. Non è loro richiesta come condizione di appartenenza all’Accademia una loro previa competenza mariologica. Nel caso delle istituzioni civili, i soggetti possono essere anche cristiani di altre confessioni o credenti di altre religioni. L’organo dedicato alla selezione ed ammissione dei Soci Onorari è il Consiglio dell’Accademia.

3.4 Soci Benefattori/Sostenitori

Poiché i Soci Benefattori/Sostenitori sono coloro che contribuiscono allo sviluppo dei fini dell’Accademia e li sostengono in molteplici forme, non è loro richiesta come condizione di appartenenza all’Accademia una loro previa competenza mariologica. Possono essere cristiani e cristiane di altre confessioni, o credenti di altre religioni.
Nel caso di contribuzioni economiche allo sviluppo dei fini dell’Accademia, l’organo dedicato alla selezione ed ammissione dei Soci Benefattori/Sostenitori è il Consiglio dell’Accademia; se cattolici, essi dovranno accludere alla loro domanda una contestuale lettera di presentazione dell’Ordinario del luogo o del proprio parroco di residenza. Se di altra confessione cristiana o credenti di altre religioni, alla loro domanda andrà acclusa, nei limiti del possibile, una contestuale presentazione da parte della competente autorità religiosa.
Nel caso di altre forme di contribuzione allo sviluppo dei fini dell’Accademia, la selezione ed ammissione dei Soci Benefattori/Sostenitori spetta al Presidente. Dove possibile, alla domanda andrà acclusa, nei limiti del possibile, una contestuale presentazione da parte della competente autorità religiosa.

4. Dimissioni dall’Accademia

I Soci Ordinari e Corrispondenti perdono il loro status di Socio e di membro dell’Accademia – con gli annessi diritti e doveri – nel momento in cui vengono meno ai compiti istituzionali a loro riconosciuti ed affidati a norma degli Statuti e dei Regolamenti/Norme interni. Spetta al Consiglio dell’Accademia verificare i comportamenti in oggetto e decretare la decadenza dall’ufficio ricoperto e la dimissione dall’Accademia.
I Soci Onorari non possono perdere il loro status di Socio e di membro dell’Accademia a meno di gravi, pubblici e ripetuti comportamenti volti a screditare e boicottare, con le forme e i mezzi più svariati, le attività dell’Accademia. Spetta al Consiglio dell’Accademia verificare i comportamenti in oggetto e decretare la decadenza dall’ufficio ricoperto e la dimissione dall’Accademia.
I Soci Benefattori/Sostenitori perdono il loro status di Socio e di membro dell’Accademia in caso di gravi irregolarità economiche e di ripetuti comportamenti volti a screditare e boicottare, con le forme e i mezzi più svariati, le attività dell’Accademia. Spetta al Consiglio dell’Accademia verificare i comportamenti in oggetto e decretare la decadenza dall’ufficio ricoperto e la dimissione dall’Accademia. Nel caso di gravi irregolarità economiche, il Consiglio dell’Accademia intraprenderà anche i passi necessari presso le autorità civili ed ecclesiastiche.